Se il de cuius ha fatto più donazioni o disposizioni testamentarie, in prima linea sono soggette a riduzione, fino a esaurimento dei beni che ne formano oggetto, le disposizioni testamentarie; successivamente si passa alle donazioni. Se le disposizioni testamentarie sono più di una, la loro riduzione avviene proporzionalmente senza distinguere fra eredi e legatari. In caso di più donazioni, queste non si riducono proporzionalmente, come le disposizioni testamentarie, ma cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori. Le donazioni coeve, per le quali non sia possibile stabilire quale di esse sia anteriore rispetto alle altre, debbono essere ridotte in proporzione al loro valore, come le disposizioni testamentarie. A seguito della morte del padre, che aveva disposto dei propri beni con testamento, nominando erede la moglie e lasciando alle figlie la sola quota di riserva, si era aperta una causa tra le tre; in particolare, una sorella aveva chiesto la riduzione delle donazioni elargite dal genitore in favore dell’altra. Il giudice di primo grado aveva in effetti accertato l’entità dei beni relitti e dei beni donati, stabilito la misura della quota di riserva, riconosciuto il diritto dell’attrice di incamerare la totalità dei beni relitti e quindi condannato la donataria, convenuta in riduzione, a corrispondere per equivalente quanto ancora occorrente per eguagliare la quota di riserva spettante all’attrice. La Corte d’Appello aveva poi confermato la decisione. A conclusioni opposte è giunta invece la Corte di Cassazione, che ha accolto il gravame della sorella. In primo luogo, i giudici hanno ricordato che la ricostruzione dell’intero patrimonio del defunto, mediante la riunione fittizia di ciò che è stato donato in vita a ciò che è rimasto al momento della morte, e l’imputazione alla quota del legittimario di quanto egli ha ricevuto dal defunto, costituiscono i necessari antecedenti logici dell’azione di riduzione. La modifica della massa, tramite l’inclusione o l’esclusione anche di un solo cespite, è idoneo a modificare la determinazione della quota di riserva e, conseguentemente, l’esito della riduzione. In questo senso, qualsiasi documento, il quale sia idoneo a dare la prova dell’esistenza di beni ulteriori, da comprendere nella massa di calcolo ex art. 556 c.c., è indispensabile per definizione. Se il de cuius ha fatto più donazioni o disposizioni testamentarie, in prima linea sono soggette a riduzione, fino a esaurimento dei beni che ne formano oggetto, le disposizioni testamentarie; successivamente si passa alle donazioni (art. 555 c.c., comma 2). Se le disposizioni testamentarie sono più di una la loro riduzione avviene proporzionalmente senza distinguere fra eredi e legatari (art. 558 c.c.). In caso di più donazioni queste non si riducono proporzionalmente, come le disposizioni testamentarie (art. 558 c.c.), ma cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori (art. 559). Le donazioni coeve, per le quali non sia possibile stabilire quale di esse sia anteriore rispetto alle altre, debbono essere ridotte in proporzione al loro valore, come le disposizioni testamentarie. L’ordine da seguire nella riduzione delle disposizioni lesive è tassativo ed inderogabile: non è consentito al legittimario di far ricadere il peso della riduzione in modo difforme da quanto dispongono gli artt. 555, 558 e 559 c.c. Consegue dalla inderogabilità dell’ordine di riduzione che: a) il legittimario, il quale non abbia attaccato tutte le disposizioni testamentarie lesive, non potrà recuperare, a scapito dei convenuti, la quota di lesione a carico del beneficiario che egli non abbia voluto o potuto convenire in riduzione (ad esempio perché, trattandosi di legato, questo sia stato fatto a persona non chiamata come coerede e il legittimario non abbia accettato l’eredità con beneficio di inventario, mancando quindi la condizione prevista dall’art. 564 c.c., co. 1; b) il legittimario può pretendere dai donatari solo l’eventuale differenza fra la legittima, calcolata sul relictum e sul donatum, e il valore dei beni relitti: se questi sono sufficienti i donatari sono al riparo da qualsiasi pretesa, qualunque sia stata la scelta del legittimario nei riguardi dei coeredi e beneficiari di eventuali disposizioni testamentarie; c) il legittimario non può recuperare a scapito di un donatario anteriore quanto potrebbe prendere dal donatario posteriore: se la donazione posteriore è capiente le anteriori non sono riducibili, anche se la prima non sia stata attaccata in concreto con l’azione di riduzione. Cass. Civ., Sez. II, 2 dicembre 2022, n. 35461 Redazione Consortium Forense 1960