
La rapina sul posto di lavoro va inquadrata come infortunio
Il disturbo post traumatico da stress derivante dall’esposizione a fattori traumatici estremi, come una rapina avvenuta sul posto di lavoro, deve essere inquadrato come infortunio sul lavoro e non come malattia professionale.
Queste le conclusioni cui è giunta la Corte di Cassazione dirimendo una vicenda originata da una rapina in un ambiente di lavoro, che aveva provocato che aveva provocato un trauma psico-emotivo con disturbo post traumatico da stress nel dipendente. Ebbene, mentre il tribunale aveva accolto la domanda del dipendente volta alla corresponsione dell’indennizzo in capitale di cui all’art. 13, d.lgs. n. 38/2000, pari al 10 % di inabilità in conseguenza dell’evento suddetto, la Corte d’Appello, cui si era rivolta l’INAIL, ha accolto le doglianze di quest’ultima, concernenti l’inapplicabilità alla fattispecie della normativa introdotta dal d.lgs. citato, posto che si trattava di infortunio, e non di malattia professionale.
Nei confronti di tale sentenza, ricorreva per Cassazione il dipendente, dolendosi, in particolare, della violazione e o falsa applicazione dell’art. 13, d.lgs. n. 38/2000; il ricorso non ha trovato, tuttavia, accoglimento.
La Corte di legittimità ha invero precisato che, per giurisprudenza ormai costante, la nozione legale di causa violenta lavorativa comprende qualsiasi fattore presente nell’ambiente di lavoro in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell’ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata o lenta, provochi, nel primo caso, un infortunio sul lavoro o, nel secondo, una malattia professionale.
In sostanza, il disturbo post traumatico da stress derivante dall’esposizione a fattori traumatici estremi, come una rapina avvenuta sul posto di lavoro, deve essere inquadrato come infortunio sul lavoro e non come malattia professionale; nel caso di specie, è dunque indubbio che, appunto, la rapina quale atto doloso del terzo si configuri come causa violenta e concentrata, potenziale generatrice di danni alla salute della vittima, e cioè quale causa di un infortunio ai sensi dell’art. 2 del tu. n. 1124/1965, con ogni conseguenza relativa all’applicazione del criterio di successione di legge derivante dalla introduzione dell’art. 13, d.lgs. n. 38/2000.
Cass., Sez. Lav., 25 marzo 2019, n. 8301
Redazione Consortium Forense 1960