
Le antenne telefoniche devono essere considerati beni immobili?
Le antenne telefoniche devono essere considerati beni immobili, rientrando essi tra le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio.
La vicenda aveva visto una coppia, proprietaria esclusiva di un’unità immobiliare sita al secondo piano di uno stabile nonché comproprietari, al 50% con la vicina della terrazza di copertura del fabbricato, aveva convenuto in giudizio quest’ultima in quanto la medesima aveva posizionato un’antenna per telefonia mobile, stipulando un contratto di locazione con la società di telefonia ancor prima che la coppia attrice acquistasse l’immobile; per tale ragione, chiedevano che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire una quota dei canoni.
Mentre il giudice di primo grado aveva respinto la domanda di parte attrice, la Corte d’Appello aveva invece dichiarato il diritto dei coniugi a partecipare al godimento dei frutti civili nascenti dalla locazione, ma con decorrenza dovuta solo a far tempo dalla domanda.
Infine, la Corte di Cassazione, nell’accogliere il gravame presentato dalla vicina condannata, ha ricordato che i ripetitori (riconducibili ad antenne telefoniche) devono essere considerati beni immobili, rientrando essi tra le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio secondo il disposto dell’art. 812 c.c., co. 2. Per altro, oltre ai ripetitori, sono da considerarsi costruzioni anche agli specifici effetti tanto dell’art. 934 c.c. (e, dunque, suscettibili di accessione), quanto dell’art. 952 c.c. (e, dunque, suscettibili di costituire oggetto di diritto di superficie), precisandosi che tali conclusioni sono desumibili, tra l’altro (e come puntualmente dedotto dalla ricorrente con il primo motivo), dal testo unico dell’edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001), il quale, nell’art. 3, comma 1, lett. e), punto 4, ricomprende espressamente, fra gli interventi di nuova costruzione l’installazione di ripetitori per i servizi di telecomunicazione.
Cass. Civ., Sez. II, 7 dicembre 2022, n. 36016
Redazione Consortium Forense 1960