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Assegno divorzile: natura assistenziale e natura perequativo-compensativa

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L’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, oltre ad avere natura assistenziale, ha anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.

La questione, giunta all’attenzione della Corte di Cassazione, aveva preso le mosse da una separazione personale, all’esito della quale il giudice di primo grado aveva determinato lassegno di mantenimento a carico dell’ex marito e la sentenza era poi diventata oggetto di gravame con lo scopo di vedere incrementare l’importo dell’assegno; la domanda era stata accolta dalla Corte di Appello.

Del medesimo parere si è poi mostrata la Corte i Cassazione che respinto il ricorso presentato dall’ex marito.

In effetti, all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.

Tale assegno in favore dell’ex coniuge ha natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l’autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

Cass. Civ., Sez. VI, 21 luglio 2022, n. 22887

Redazione Consortium Forense 1960

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