
Condominio: è sempre legittima l’installazione cavi e ganci di sostegno della linea telefonica?
L’installazione cavi e ganci di sostegno della linea telefonica, eseguita senza l’accordo del ricorrente e senza il ricorso alle procedure previste per legge, non è legittima.
Un ingegnere aveva convocato in giudizio una compagnia telefonica, dolendosi, a suo dire, dell’illegittima apposizione da parte della convenuta sulle pareti perimetrali dell’edificio condominiale di alcuni cavi e ganci di sostegno della linea telefonica. L’attore aveva dunque chiesto la rimozione degli impianti, con condanna al risarcimento del danno e al pagamento di un’indennità giornaliera per l’occupazione abusiva dell’immobile.
Mentre il giudice di primo grado aveva accolto la domanda attorea, non così la Corte d’Appello, che aveva invece accolto il gravame presentato dalla società, ponendo in rilievo che i nuovi cavi servivano anche l’utenza del ricorrente e che, con la sottoscrizione del contratto di abbonamento, questi aveva accettato le condizioni generali – pattuizioni non vessatorie, poiché conformi a disposizioni di legge – prestando preventivamente il consenso all’apposizione dei cavi, non occorrendo anche l’imposizione di una servitù coattiva di appoggio.
Ad una definizione ancora diversa è giunta infine la Corte di Cassazione, che ha sposato le ragioni del ricorso presentato dall’ingegnere.
Il D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 90, comma 1, stabilisce che gli impianti di telecomunicazione hanno natura di pubblica utilità agli effetti della normativa in materia di pubblica espropriazione.
Il successivo art. 91 – nel testo vigente ratione temporis (solo recentemente modificato dal D.L. n. 77 del 201, art. 40, comma 5 bis, convertito con L. n. 108 del 2021), dispone che, negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all’art. 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi ai lati degli edifici ove non siano presenti finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
Il proprietario o il condominio non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell’immobile di sua proprietà, occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini (comma 3) e deve sopportare il passaggio del personale dell’esercente il servizio, che dimostri la necessità di accedervi per l’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti stessi (comma 4).
La disciplina distingue – dunque – le ipotesi in cui l’imposizione di pesi alla proprietà altrui riflette una mera limitazione della proprietà altrui (art. 91), dai casi in cui è necessario – in mancanza del consenso del proprietario – il ricorso alla procedura espropriativa per costituire una vera e propria servitù (art. 92).
Tra le prime ipotesi, rientrano il passaggio di fili e cavi senza appoggio al di sotto o al di sopra della proprietà, purché non avvenga dinanzi ai lati di edifici muniti di finestre o altre aperture, e il passaggio nell’immobile da parte del personale del concessionario che dimostri la necessità di accedervi per l’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti “di cui sopra”.
Con effetto solo dal 31 luglio 2021, il comma 2 bis della norma qualifica come ulteriore limitazione della proprietà anche la facoltà del concessionario di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell’efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attività avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l’utente finale, purché consenta a quest’ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche già previste dal contratto in essere. Trattasi di disposizione innovativa, che trova applicazione non per qualsiasi intervento, ma – specificamente – solo per quelli di adeguamento tecnologico della rete di accesso.
E’ invece necessaria l’adozione di un provvedimento ablatorio, impositivo di una vera e propria servitù, ove il passaggio sia previsto con appoggio di fili, cavi ed impianti connessi alle opere di cui all’art. 231 o quando i cavi senza appoggio sia posti in corrispondenza di un lato dell’edificio ove sono collocate aperture.
Di conseguenza, il proprietario ha l’obbligo di concedere gratuitamente il passaggio e l’appoggio, sul proprio fondo, delle condutture telefoniche necessarie a collegare il suo apparecchio telefonico (ed oggi anche per l’adeguamento tecnologico della rete volti al miglioramento della connessione e dell’efficienza energetica), mentre detto obbligo non sussiste (e compete al titolare una giusta indennità) quando il passaggio e l’appoggio siano destinati a collegare anche apparecchi telefonici di terzi proprietari o inquilini di immobili vicini e risulti che l’essere le condutture telefoniche anche al servizio di altri, oltreché del proprietario del fondo attraverso cui passano, comporti per lui un sacrificio economicamente apprezzabile.
È con riferimento a tale ultima ipotesi che si è ritenuto che la cd. servitù telefonica di “passaggio con appoggio”, sull’altrui fondo, di fili e simili non costituisca una servitù in senso tecnico (per mancanza del requisito della predialità e quindi dell’esistenza di un fondo dominante), ma “un diritto reale di uso” rientrante “tra i pesi di diritto pubblico di natura reale gravanti su beni”.
Di conseguenza, la circostanza che – nel caso concreto – l’impianto servisse non solo l’immobile del ricorrente (già in passato collegato alla rete da altro cavo), ma anche immobili vicini rendeva indispensabile il suo consenso alla nuova installazione, dovendosi costituire un diritto di natura reale.
Neppure era sufficiente che le condizioni di abbonamento – a prescindere dalla loro vessatorietà – prevedessero la gratuità dell’attraversamento dei cavi per il collegamento della singola utenza alla rete telefonica, non riguardando detta pattuizione il diverso caso in cui i cavi fossero installati anche a servizio di altri immobili.
In definitiva, l’installazione, eseguita senza l’accordo del ricorrente e senza il ricorso alle procedure previste per legge, non poteva considerarsi – nella situazione considerata – affatto legittima.
Cass. civ., Sez. II, 12 gennaio 2022, n. 788
Redazione Consortium Forense 1960