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Condominio e limiti all’esecuzione di opere nelle unità immobiliari private

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È vietato a ciascun condomino, nell’unità immobiliare di sua proprietà, l’esecuzione di opere che rechino danno alle parti condominiali, nel senso che elidano o riducano in modo apprezzabile le utilità conseguibili dalla cosa comune da parte degli altri condomini o determinino pregiudizievoli invadenze dell’ambito dei coesistenti diritti degli altri proprietari.

Due condomini, nella vicenda de qua, avevano domandato l’accertamento, ai sensi dell’art. 1122 c.c., che gli interventi edificatori posti in essere da un’altra condomina nella propria unità immobiliare avevano arrecato un danno al ballatoio comune, poiché lo avevano privato della luce e della circolazione d’aria di cui il medesimo godeva in precedenza, chiedendo dunque, di conseguenza, la condanna alla riduzione in pristino.

Sia il giudice di primo grado che a Corte d’Appello avevano respinto la domanda dei condomini istanti, ragion per cui la questione era giunta innanzi alla Corte di Cassazione, dove, tuttavia, non ha trovato diversa conclusione.

Sulla scorta di quanto affermato dall’art. 1122 c.c., i giudici di legittimità hanno ricordato che la norma, modificata dalla L. n. 220/2012, può tuttora essere interpretata nel senso che è posto divieto al compimento di opere che possano danneggiare lo parti comuni dell’edificio o che rechino altrimenti pregiudizio alla proprietà comune, e cioè che elidano o riducano in modo apprezzabile le utilità conseguibili dalla cosa comune da parte degli altri condomini o determinino pregiudizievoli invadenze dell’ambito dei coesistenti diritti degli altri proprietari.

Pertanto, è stato affermato che l’art. 1122, co. 1, c.c., vieta a ciascun condomino, nell’unità immobiliare di sua proprietà, l’esecuzione di opere che rechino danno alle parti condominiali, nel senso che elidano o riducano in modo apprezzabile le utilità conseguibili dalla cosa comune da parte degli altri condomini o determinino pregiudizievoli invadenze dell’ambito dei coesistenti diritti degli altri proprietari. Spetta al giudice del merito, sulla base di apprezzamento di fatto sindacabile in cassazione soltanto nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., co. 1, n. 5, verificare se l’opera realizzata su parte di proprietà individuale, nella specie la chiusura eseguita in corrispondenza dell’appartamento di una condomina, pregiudichi in modo apprezzabile la fruibilità del ballatoio comune da parte degli altri condomini, avendo riguardo alla destinazione funzionale dello stesso ed alle utilità che possano trarne le restanti unità di proprietà esclusiva.

Cass. Civ., Sez. VI, 14 ottobre 2022, n. 30307

Redazione Consortium Forense 1960

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