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Malattia o infortunio: quale normativa si applica?

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Nel caso di menomazione conseguente ad una malattia professionale o infortunio, ai fini dell’individuazione della normativa applicabile, rileva la data di denuncia della menomazione medesima.

Nella vicenda in esame, la Corte d’Appello di Lecce, nel riformare la sentenza di primo grado, una volta accertata l’eziologia professionale della malattia contratta dal dipendente a causa del lavoro dal medesimo svolto e denunciata nel 1999, aveva riconosciuto in suo favore l’indennizzo per danno biologico nella misura del dieci per cento.

Contro tale sentenza, ricorreva per Cassazione l’INAIL, dolendosi dell’erronea applicazione dell’art. 13, d.lgs. n. 38/2000, in particolare, del discrimine temporale, per l’applicazione della predetta normativa, indicato nel 2000, con conseguente applicazione del regime precedente agli eventi dannosi antecedenti.

Gli ermellini hanno accolto il gravame. In particolare, hanno ricordato che secondo la normativa ora menzionata, secondo il sesto comma, il grado di menomazione dell’integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all’integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d’integrità psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d’integrità psicofisica residuato dopo l’infortunio o la malattia professionale. Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l’assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l’assicurato continuerai a percepire l’eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata.

Il comma in questione, dunque, disciplina fattispecie di infortuni sul lavoro verificatisi o malattie professionali denunciate prima del 25 luglio 2000 – data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 – seguite da eventi lesivi sotto il nuovo regime, e distingue due diverse ipotesi, allo scopo di raccordare il precedente ed il nuovo sistema indennitario.

Cass., Sez. Lav., 12 aprile 2019, n. 10334

Redazione Consortium Forense 1960

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