
Nullo il recesso non scritto nei contratti di locazione
La Corte di legittimità precisa ancora una volta che nei contratti di locazione ad uso abitativo il patto di recesso richiede la forma scritta.
Il caso che ha interessato i giudici del Palazzaccio ha investito la vicenda di un locatore che, vistosi annunciare il recesso senza preavviso dal contratto di locazione, ha richiesto, ottenendolo, un decreto ingiuntivo nei confronti della conduttrice per il pagamento dei canoni cui aveva diritto.
Ebbene, la Cassazione si è allineata a quanto deciso nei primi due gradi di giudizio, ricordando, innanzitutto che “il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato senza la forma scritta è affetto da nullità assoluta, rilevabile da entrambe le parti e d’ufficio, attesa la ratio pubblicistica del contrasto all’evasione fiscale”.
Di conseguenza, il contratto de quo, ricadendo nell’ambito dell’obbligatorietà della forma scritta di cui all’art. 1, co. 4, l. n. 431/1998, “deve essere risolto con comunicazione scritta, non potendo, in questo caso, trovare applicazione il principio di libertà delle forme, che vale solamente per i contratti in forma scritta per volontà delle parti e non per quelli per i quali la forma scritta sia prescritta dalla legge ad substantiam”.
Cass. civ., 27 settembre 2017, n. 22647/o.
Avv. Viviana Rascio
Sivio e Associati Studio Legale