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Il rapporto di lavoro subordinato

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Ai fini della individuazione del rapporto di lavoro subordinato rilevano l’ampiezza di prestazioni e l’intensità della collaborazione, che devo essere tali da comportare l’inserimento stabile del lavoratore nell’organizzazione aziendale. Tale verifica, nel contesto di più contratti di collaborazione ripetuti nel tempo a distanza di intervalli temporali, deve essere condotta sull’arco temporale di effettivo svolgimento del rapporto nel tempo indicato dal contratto, restando irrilevante l’attività medio tempore prestata.

Un giornalista professionista aveva convenuto in giudizio una società radiotelevisiva perché venisse accertata l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con mansioni di giornalista, con inquadramento nella qualifica di redattore, oltre che la condanna della società al pagamento di una determinata somma a titolo di differenze retributive ed alla regolarizzazione della posizione contributiva.

L’attore aveva a tal proposito evidenziato di aver lavorato alle dipendenze della convenuta società in virtù di una serie di contratti di collaborazione libero professionale come redattrice di rubriche dedicate all’informazione estera, osservando un orario quotidiano di sette ore per cinque giorni a settimana sulla base di direttive impartitele da superiori inserita nella redazione delle rubriche alle quali era assegnata.

Mentre il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda, non ritenendo provata la subordinazione, la Corte di appello di Roma lo aveva accolto in parte, dichiarando esistente tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in part time verticale al 50%, con diritto del lavoratore all’inquadramento nella qualifica di redattore ordinario.

A mente del giudice di secondo grado, il tratto caratteristico decisivo per la qualificazione del rapporto di lavoro giornalistico quale subordinato doveva essere individuato nell’inserimento continuativo ed organico della prestazione nell’organizzazione dell’impresa.

Alle medesime conclusioni è giunta la Corte di Cassazione, che ha ribadito che la subordinazione si connota, soprattutto, per l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che consente di distinguere il rapporto di lavoro di cui all’art. 2094 c.c., dal lavoro autonomo. Non si tratta di un dato di fatto elementare ma piuttosto di un atteggiarsi del rapporto, potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze, richiedenti una complessiva valutazione (e ciò, in particolare, nei rapporti di lavoro, come quello giornalistico, aventi natura professionale ed intellettuale) che è rimessa al giudice del merito, il quale, perciò, a tal fine, non può esimersi, nella qualificazione del rapporto di lavoro, da un concreto riferimento alle sue modalità di espletamento ed ai principi di diritto ispiratori della valutazione compiuta allo scopo della sussunzione della fattispecie nell’ambito di una specifica tipologia contrattuale.

La subordinazione non è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni, essendo invece determinante che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell’editore, anche nell’intervallo fra una prestazione e l’altra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone direttive ed istruzioni, e non quando prestazioni predeterminate siano singolarmente convenute, in base ad una successione di incarichi, ed eseguite in autonomia.

In sostanza, ai fini della individuazione del rapporto di lavoro subordinato, ciò che rileva è l’ampiezza di prestazioni e l’intensità della collaborazione, che devono essere tali da comportare l’inserimento stabile del lavoratore nell’organizzazione aziendale, intendendo per stabilità il risultato di un patto in forza del quale il datore di lavoro possa fare affidamento sulla permanenza della disponibilità senza doverla contrattare volta per volta, dovendosi distinguere tra i casi, riconducibili al lavoro subordinato, in cui il lavoratore rimane a disposizione del datore di lavoro tra una prestazione e l’altra in funzione di richieste variabili e quelli, riconducibili al lavoro autonomo, in cui è invece configurabile una fornitura scaglionata nel tempo, ma predeterminata, di più opere e servizi in base ad unico contratto, con l’avvertenza che può influire nella distinzione anche il dato quantitativo relativo all’entità degli interventi del committente in corso d’opera.

È evidente che tale verifica, nel contesto di più contratti di collaborazione ripetuti nel tempo a distanza di intervalli temporali, deve essere condotta sull’arco temporale di effettivo svolgimento del rapporto nel tempo indicato dal contratto, restando irrilevante l’attività medio tempore prestata, perché solo in tale contesto è possibile verificare in concreto il suo atteggiarsi.

Cass. civ., Sez. Lav., 14 luglio 2021, n. 20099

Redazione Consortium Forense 1960

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