
Zone a traffico limitato e permesso scaduto
Zone a traffico limitato e permesso scaduto: l’essersi attivato il trasgressore non appena resosi conto che il permesso era scaduto non è rilevante ai fini dell’esimente di responsabilità.
Un automobilista aveva proposto ricorso innanzi al giudice di pace, chiedendo l’annullamento di due ingiunzioni di pagamento concernenti un’infrazione alla disciplina relativa alle zone a traffico limitato.
Poiché il giudice aveva invero provveduto alla sola riduzione dell’importo dovuto dal ricorrente, questi impugnava a sentenza. Il giudice di secondo grado, tuttavia, rigettava tale gravame poiché, effettivamente, il permesso invalidi, abilitante l’appellante all’accesso alla zona a traffico limitato, era scaduto nel periodo in cui furono elevate le contravvenzioni poiché non rinnovato; non concorreva dunque alcuna buona fede, bensì colpa individuata nella negligenza rispetto all’onere del tempestivo rinnovo del permesso, in capo al ricorrente.
Dello stesso parere si sono poi mostrati gli ermellini: secondo la Corte, difatti, l’essersi attivato non appena resosi conto che il permesso di accesso era scaduto, ed un tanto dopo gli accessi di causa, è questione non rilevante ai fini dell’esimente; anzi, configura negligenza il non essersi attivato prima della scadenza del permesso per il suo rinnovo e tale ricostruzione non appare scalfita dalla diversa tesi illustrata con il ricorso.
Cass., 21 novembre 2019, n. 30483
Redazione Consortium Forense 1960
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