Statuto

del “Consortium Forense 1960“

art.1

È costituita l’Associazione denominata “Consortium Forense 1960”. Essa non ha fini di lucro, né interessi politici o religiosi. L’associazione può comunicare all’esterno gli scopi, gli obbiettivi e l’esplicazione dei servizi legali offerti sul territorio nazionale ed estero, anche tramite la pagina iniziale di un sito WEB accessibile a tutti.

art.2

La sede dell’Associazione è presso il Presidente pro tempore.

art.3

Il “Consortium Forense 1960” è una libera rete di avvocati ed ha lo scopo di agevolare l’attività professionale fuori sede di ogni associato, ispirandosi a criteri di reciproca solidarietà, correttezza, leale collaborazione e semplicità.

Essa si dedicherà inoltre allo studio di problemi professionali attinenti alla attività procuratoria ed all’organizzazione professionale della categoria, alle leggi ed ai regolamenti che la regolano, nonchè alla formazione professionale continua secondo le norme vigenti.

All’Associazione possono appartenere soltanto coloro che sono iscritti in un Albo di Avvocati, salvo quanto previsto nell’art. 20.

A tale scopo, nel dare la loro adesione, i consociati si impegnano:

a) in attesa della definitiva normazione in materia, a convenire tra loro adeguato preventivo sul singolo incarico, che sia comunque ricompreso nella percentuale del 30% dei parametri ministeriali in vigore sostitutivi delle tariffe professionali per ogni fase del procedimento, oltre al rimborso delle spese borsuali, escluso ogni altro compenso (ex onorario) che non sia stato espressamente e preventivamente pattuito, ad eccezione dell’assistenza ai mezzi di prova se a cura del solo corrispondente.

Ricorrendo siffatta ipotesi, in mancanza di specifico preventivo accordo tra dominus e corrispondente, dovrà a quest’ultimo essere riconosciuta una percentuale del 20% per udienza sul parametro previsto per l’intera fase istruttoria. Le misure percentuali sopra indicate verranno stabilite di anno in anno dal consiglio direttivo e ratificate dall’assemblea successiva. La mera elezione di domicilio è di massima vietata; in ogni caso deve essere sempre preventivamente concordata tra dominus e corrispondente. Nel caso di soppressione o modifica dei criteri posti a base dei parametri, l’impegno permarrà con l’applicazione degli ultimi criteri vigenti. L’assemblea potrà modificare i criteri di liquidazione dei compensi professionali su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto degli iscritti.

b) a far sempre conferire al mandatario i poteri di rappresentanza in giudizio del cliente; per contro il mandatario, anche se privo di delega a rappresentare la parte, avrà in ogni caso diritto al pagamento dei diritti procuratori per le prestazioni in concreto effettuate.

c) a svolgere gratuitamente per i consociati il lavoro relativo a informazioni, ricerche presso uffici pubblici e privati, richiesta di certificati, controllo di posizioni esecutive e fallimentari, estrazione di copie libere di atti e documenti, richieste di notifiche di atti giudiziari, salvo il rimborso delle spese incontrate per tale attività.

d) a pagare personalmente le note spese dei consociati senza alcuna subordinazione al buon fine dell’incarico e della specifica da parte del cliente, indipendentemente da qualsiasi rapporto o condizione stabilita tra il dominus e il cliente.

e) a dimostrare nell’esplicazione del mandato da parte dei consociati, rapidità, correttezza, iniziativa, precisione, diligenza, ampia personale collaborazione e frequente corrispondenza informativa.

f) a corrispondere la quota sociale di anno in anno stabilita dalla Assemblea dei consociati ed a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al momento dell’iscrizione, nonchè le eventuali successive variazioni.

g) ad accettare, in caso di pagamento da parte dell’intimato della somma precettata, subito dopo la notifica, la divisione (al netto delle spese) delle competenze corrisposte a metà con il dominus, fatte salve quelle scaturenti dalle prestazioni direttamente effettuate.

Identiche competenze verranno parcellate, unitamente alle spese sostenute, in caso di verbale di pignoramento negativo ovvero qualora il dominus decida di soprassedere da ulteriori attività.

art.4

Il patrimonio è costituito dal fondo della Associazione di fatto esistente, dalla quota di iscrizione dei nuovi aderenti e dai contributi annuali, e di quanto sotto qualsiasi forma le si potrà attribuire.

art.5

L’esercizio finanziario chiude con il 31 agosto di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Presidente, coadiuvato dal Consiglio, il bilancio consuntivo e quello preventivo.

art.6

Possono entrare nell’Associazione gli avvocati che verranno chiamati a farne parte dal Presidente e dal Consiglio e firmeranno la scheda di adesione e corrisponderanno, all’atto di ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dall’Assemblea.

Potrà essere chiamato a far parte dell’Associazione non più di un professionista per ogni sede circoscrizionale o distaccata di Tribunale, nonché per le sedi ove operino esclusivamente i Giudici di Pace. In via di eccezione potranno essere chiamati a farne parte più di un professionista a criterio unanime del Consiglio Direttivo. E’ pure ammessa, per qualsiasi sede, la iscrizione di due o più avvocati quando esercitano materia diversa.

L’elenco degli associati è inserito in un apposito albo pubblicato sul sito WEB dell’associazione nell’area riservata agli iscritti.

art.7

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e – con decisione del Collegio dei Probiviri a norma dell’art. 18 – per morosità, indegnità o gravi o reiterate infrazioni delle norme statutarie. Chi perde la qualità di associato non potrà pretendere la liquidazione della quota del fondo patrimoniale sociale costituito dai contributi versati e dagli altri eventuali beni.

art.8

L’Associazione è amministrata e diretta da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri effettivi, tra cui il Presidente, e da due Consiglieri supplenti, da convocarsi in base all’anzianità di iscrizione all’Associazione, tutti eletti dall’Assemblea degli associati per la durata di un un triennio. Le cariche dell’associazione non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi. Il Consiglio Direttivo può deliberare anche per via telematica. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese.

art.9

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

art.10

Il Presidente rappresenta l’Associazione nei confronti dei terzi, cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; in caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica di quest’organo alla prima riunione.

art.11

Gli associati sono convocati in Assemblea dal Presidente almeno una volta all’anno mediante comunicazione trasmessa per posta elettronica all’indirizzo e-mail di ciascun associato almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione. Annualmente l’Assemblea delibererà il luogo e la data della successiva convocazione.

art.12

L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione, sulla nomina del Presidente, dei Consiglieri e dei Probiviri, nonché sulle modifiche dello Statuto. Le votazioni per gli Organi dell’Associazione dovranno essere effettuate su scheda. Le elezioni dei quattro Consiglieri effettivi e dei due supplenti sarà effettuata con un’unica scheda, così come quelle dei Probiviri effettivi e supplenti. Gli effettivi e i supplenti saranno scelti in base alle preferenze ricevute. A parità di preferenze avrà la precedenza il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione.

art.13

Gli associati in regola col pagamento della quota annua di associazione avranno diritto di intervenire alla Assemblea o di farsi rappresentare da altri associati con delega scritta. Non sono ammesse più di cinque deleghe per ogni partecipante.

art.14

L’Assemblea è presieduta dal Presidente e, nel caso di suo impedimento, o per suo desiderio, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo, o da qualunque altro associato da eleggersi tra gli intervenuti. Il presidente dell’Assemblea nomina un segretario e, se del caso, due scrutatori. Il presidente dell’Assemblea constaterà la regolarità delle deleghe e il diritto di intervenire all’Assemblea. Il Segretario redigerà processo verbale della riunione dell’Assemblea che dovrà essere sottoscritto anche dal Presidente.

art.15

Le Assemblee sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; fa eccezione la delibera di cui al successivo art. 17.

art.16

Le entrate dell’Associazione sono costituite: a) dalle quote associative annuali; b) da ogni altra entrata che concorra ad aumentare l’attivo sociale.

art.17

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dalla Assemblea con la presenza di almeno la metà degli associati e con il voto di maggioranza di almeno due terzi degli intervenuti. In tal caso l’Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

art.18

Tutte le controversie tra associati e tra questi e l’Associazione o i suoi organi saranno sottoposte al giudizio del Collegio dei Probiviri nominati annualmente dall’Assemblea unitamente a due supplenti. Il Collegio provvederà alla nomina del presidente. Il Collegio dei Probiviri è competente altresì su istanza di qualsiasi iscritto, da presentarsi al Consiglio Direttivo, che ne terrà apposito Ruolo, a giudicare il comportamento degli associati che costituisca violazione o inosservanza dei patti sociali previsti dall’art. 3 del presente Statuto o dalle norme deontologiche, comprese le questioni attinenti ai corrispettivi ed alle spese dovuti in relazione alla collaborazione intercorsa tra i consociati.

I Probiviri giudicheranno a maggioranza, ex bono et aequo, senza formalità di procedura, previa audizione, anche per iscritto, degli interessati, con provvedimenti motivati e non impugnabili, e comunque da emettersi entro sei mesi dal deferimento del caso.

Le sanzioni da applicarsi secondo i casi sono:

  • Avvertimento: che consiste nel richiamo dell’associato sulla mancanza commessa e nella esortazione a non ricadervi.
  • Censura: che consiste in una formale dichiarazione di riprovazione della violazione commessa.
  • Esclusione dalla Associazione: nel caso di morosità, di indegnità o di grave infrazione alle norme statutarie o deontologiche.

Le sanzioni deliberate dal Collegio dei Probiviri, saranno comunicate all’interessato con lettera raccomandata o mediante posta elettronica dal Presidente dell’Associazione.

art.19

Il presente Statuto potrà essere modificato su proposta proveniente dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri riuniti in seduta congiunta e con il voto della maggioranza dei componenti, oppure su richiesta di almeno 80 iscritti. Le proposte di modifica saranno votate dalla Assemblea degli associati. Per l’approvazione si richiede la maggioranza assoluta dei partecipanti all’Assemblea.

art.20

In una speciale sezione denominata “Amici all’Estero del Consortium Forense 1960” verranno ammessi i Colleghi residente ed esercitanti la professione in altri Paesi.

Essi saranno tenuti, in via di reciprocità, a favorire nel modo migliore i colleghi italiani iscritti al Consortium Forense 1960 per consigli, pareri, ricerche. In caso di proposizione di giudizi gli iscritti si impegnano a richiedere, nei confronti dei Colleghi, compensi minimi.

art.21

L’Associazione gestisce il trattamento dei dati personali degli Associati in conformità al codice della privacy, come da relativa modulistica.